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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Riferimenti normativi
Art. 47, c. 1, D.Lgs. 33/2013
Contenuto dell'obbligo

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica.

L'art. 14, comma 1, lettera f) del d.lgs. 33/2013 dispone che ogni amministratore comunichi i dati relativi alla propria situazione patrimoniale complessiva al momento dell'assunzione della carica, comprendente la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Con successivo provvedimento è stato chiarito che sono tenuti all'obbligo di comunicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale solo il Presidente ed il Vice Presidente.

In questa sezione sono pubblicati gli eventuali provvedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati indicati nel precedente paragrafo.

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Pubblicato il: Lunedì, 07 Dicembre 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Maggio 2019
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